Agevolazioni per la promozione dell’economia locale Art.30 ter dl 34/2019

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Notizia relativa all'agevolazioni per la promozione dell'economia locale Art.30 ter dl 34/2019

Data:

31 Marzo 2023

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Descrizione

In cosa consiste l’ Agevolazioni per la promozione dell'economia locale Art.30 ter decreto legge 34/2019
Erogazione di contributi per l’anno nel quale avviene l’apertura o l’ampliamento degli esercizi e per i tre anni successivi. La misura del contributo è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall’esercente e regolarmente pagati nell’anno precedente a quello in cui è presentata richiesta di concessione, fino al 100% dell’importo.

Come posso richiederla?
Presentando apposita richiesta redatta secondo il modello disponibile presso l’Ufficio Commercio del Comune di Aprica, dal 1 gennaio al 28 febbraio 2024 per aperture o ampliamenti relativi al 2023.

Come viene determinato il contributo spettante?
I contributi sono concessi, nell'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale, solo dopo i controlli su quanto dichiarato e sul regolare avvio e mantenimento dell’attività.
Ciascun contributo è determinato in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato, che non può comunque essere inferiore a sei mesi.

I soggetti esercenti attività nei seguenti settori:

  • Artigianato;
  • Turismo;
  • fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero;
  • commercio al dettaglio: limitatamente a esercizi di vicinato con superficie di vendita non superiore  a  150  mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti e  medie strutture di vendita con superficie di vendita fino a 1.500 mq nei comuni con  popolazione  residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
  • somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.

Solo se procedono all’ ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno 6 mesi.

Casi di esclusione:
compro oro, sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi di intrattenimento previsti dall’art.110 comma 6 lettere a e b del TULPS;
i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti e precedentemente interrotte;
apertura di nuove attività;
riaperture conseguenti a cessione di attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile;

In allegato normativa, avviso e istanza.


Ultimo aggiornamento

16/01/2024, 14:54

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